SENTENZA DEL GIORNO – 22.2.2023

da | Feb 22, 2023 | Uncategorized

LAVORATRICE VEDE DISDETTO IL SUO APPRENDISTATO PERCHE’ RIMASTA INCINTA: SE IL DATORE DI LAVORO NON DIMOSTRA IL CONTRARIO, E’ DISCRIMINAZIONE.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, stabilendo che vi è un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, la quale è tenuta solo a dimostrare un’ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione, restando, per il resto, a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta. Nel caso di specie, la lavoratrice, protagonista della vicenda, si era vista disdire il contratto di apprendistato dopo essere rimasta incinta e, dal punto di vista processuale, era onerata della sola dimostrazione di essere portatrice di un fattore di discriminazione e di aver subito un trattamento svantaggioso in connessione con il suddetto fattore. La Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare l’esistenza di un possibile fattore di discriminazione in relazione alla disdetta dal solo contratto di apprendistato e, in caso di esito positivo, se la parte datoriale avesse assolto al proprio onere di allegare e dimostrare circostanze destinate a superare la presunzione di discriminazione. Presupposto logico prima che giuridico, della disciplina in tema di discriminazione era rappresentato, infatti, dal fatto che la discriminazione venisse realizzata attraverso atti che non erano intrinsecamente e dichiaratamente discriminatori; tali condotte “neutre” dovevano essere collocate nel più ampio contesto delle concrete circostanze e onde verificare se il complesso degli elementi acquisiti risultasse idoneo a sorreggere il ragionamento presuntivo sotto il profilo della precisione e concordanza (ma non anche della gravità) circa la esistenza di un possibile fattore di discriminazione nella scelta datoriale di non consentire la “conversione” del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sulla base di ciò, la sentenza impugnata doveva essere cassata con rinvio per il riesame della concreta fattispecie da parte della Corte d’Appello.

Cass. civ., sez. lav., ord., n. 3361 del 3.2.2023

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