SENTENZA DEL GIORNO – 21.2-2023

da | Feb 21, 2023 | Uncategorized

COMPAGNIA AEREA SMARRISCE IL BAGAGLIO CHE VIENE RICONSEGNATO AI VIAGGIATORI DOPO DUE GIORNI: Sì AL RISARCIMENTO DEI DANNI.

La società Aeroflot Russian Airlines, compagnia di bandiera della Federazione Russa, veniva citata in giudizio da una coppia che chiedeva un risarcimento per il danno subito a causa della ritardata consegna dei loro bagagli, avvenuta quarantotto ore dopo l’atterraggio a Nuova Delhi alla fine di un volo intercontinentale. L’uomo e la donna raccontavano di aver ricevuto il bagaglio con cui viaggiavano su un volo della tratta Milano-Nuova Delhi, con due giorni di ritardo rispetto al loro arrivo a destinazione, decidendo conseguentemente di chiedere un adeguato ristoro economico. Il Giudice di Pace accoglieva la loro richiesta, stabilendo che la compagnia aerea avrebbe dovuto versare loro 250 euro a testa come risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa della ritardata consegna del bagaglio. In secondo grado, il Tribunale confermava la responsabilità della compagnia aerea ma ridimensionava la cifra del risarcimento, diminuendo notevolmente la somma a 50 euro a testa come ristoro del danno non patrimoniale causato dalla ritardata consegna del bagaglio di viaggio. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal legale che rappresentava la compagnia aerea russa, ritenendo impossibile mettere in dubbio il danno subito dai due viaggiatori, essendo palese la violazione arrecata al loro diritto di circolazione. La Corte evidenziava, infatti, che nel caso di specie non si era trattato di un disagio di poche ore, ma di un pregiudizio protrattosi per due giorni e all’esito di un volo intercontinentale che aveva condotto i viaggiatori da Milano a Nuova Delhi e consistente in stress, ansia e disagio per non aver avuto a disposizione i propri oggetti personali durante la prima parte del soggiorno all’estero, tale pregiudizio andava apprezzato come limitazione della libertà di movimento dei due turisti con conseguente compromissione, ancorché breve ma comunque giuridicamente rilevante, del loro diritti ad una normale esistenza e ad una serena vacanza. Il diritto alla libertà di circolazione è inviolabile e, dunque, era evidente la menomazione subita dai due viaggiatori, menomazione accettabile solo per motivi di sanità e di sicurezza.

La Corte dunque rigettava il ricorso della compagnia aerea, confermando il risarcimento per i due viaggiatori quantificato in soli 50 euro a testa alla luce della breve compressione della loro libertà di locomozione, come passeggeri di un volo intercontinentale, in ragione della indisponibilità per due giorni, e in territorio straniero, di tutti i loro effetti personali.

Cass. civ, sez. VI, ord., n. 4723 del 15.2.2023

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