AMICI AD UNA FESTA, ENTRAMBI UBRIACHI: IMPENSABILE RITENERE LA VIOLENZA SESSUALE MENO GRAVE.
La vicenda riguardava due persone che vantavano una vecchia conoscenza e la sera del fatto, quando l’uomo aggrediva sessualmente la donna, erano entrambe ubriache.
A far scoppiare il caso giudiziario era stato non l’accertata violenza sessuale perpetrata dall’uomo ai danni della donna, ma il riconoscimento, fatto dal GUP del Tribunale, della attenuante prevista per i fatti di minore gravità. Il Giudice aveva infatti ritenuto che la condotta (accertata) dell’uomo, non fosse particolarmente grave, tenendo presenti i dettagli dell’episodio e le condizioni psico-fisiche, cioè lo stato di ubriachezza, sia dell’uomo che della donna. I giudici d’Appello sancivano la condanna dell’uomo ed escludevano l’applicazione dell’attenuante prevista per i fatti di minore gravità.
L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove il suo legale chiedeva nuovamente di vedere riconosciuta la non particolare gravità della condotta tenuta dal suo cliente, richiamando, a questo proposito, la prima sentenza che aveva evidenziato l’assenza di un rapporto sessuale completo e la minima invasività degli atti; l’occasionalità e la brevità del lasso temporale in cui si erano consumate le condotte e la modestia della violenza. La Cassazione escludeva che lo stato di ebbrezza dell’uomo fosse un elemento scriminante della condotta ed evidenziava che lo stato di ebbrezza della ragazza fosse invece un elemento di maggiore vulnerabilità. La pregressa conoscenza tra l’uomo e la donna (che si erano scambiati un bacio tre anni prima) ed il fatto che la donna aveva chiaramente respinto gli approcci sessuali dell’uomo, non potevano che portare alla conferma della gravità della violenza perpetrata dall’uomo.
Cass. pen., sez. III, n. 5721 del 10.2.2023
0 commenti