SENTENZA DEL GIORNO – 9.2.2023

da | Feb 9, 2023 | Uncategorized

AUTO DANNEGGIATA DOPO LA COLLISIONE CON UN CANE RANDAGIO: A PAGARE DOVRA’ ESSERE L’ASL.

Lungo una strada statale, nel gennaio del 2013, un cane randagio colpiva una vettura in corsa, con inevitabili e conseguenti danni. Il proprietario dell’automobile agiva in giudizio per ottenere un risarcimento danni ma avanzava la propria richiesta solo nei confronti del Comune. Per il Giudice di Pace, però, l’automobilista aveva agito contro l’ente sbagliato e liberava da ogni eventuale responsabilità il Comune, condannando, invece, l’Azienda sanitaria locale a versare come risarcimento 1.400 euro all’automobilista. Di diverso parere i giudici del Tribunale, i quali invece sostenevano vi fosse la responsabilità del Comune.
La vicenda finiva in Cassazione, dove si sosteneva che l’ente tenuto alla prevenzione del fenomeno del randagismo doveva essere individuato sulla base della legislazione regionale vigente, dunque la legislazione regionale applicabile nel caso specifico, e segnatamente la legge Regione Campania n. 16/2001, prevedeva, in materia di randagismo, una competenza a diverso livello di vari enti locali territoriali nonché di enti ed organi statali. Alle Aziende sanitarie locali era demandato di istituire l’anagrafe canina e di procedere all’istituzione del servizio di accalappiamento dei cani. Proprio le Aziende sanitarie locali erano tenute a rispondere dei danni causati dai cani randagi, danni catalogabili come conseguenze della mancata attivazione del servizio di accalappiamento dei cani randagi o del suo inadeguato apprestamento e funzionamento. Su questo punto, poi, anche la legge della Regione Campania n. 3/2019 aveva confermato che l’attivazione del servizio di accalappiamento dei cani competeva alle Aziende sanitarie locali.

La Corte dunque cassava la sentenza, rimandando ai giudici del Tribunale, chiamati a prendere nuovamente in esame la vicenda, soffermandosi sull’istanza risarcitoria presentata dall’automobilista e sulla possibile responsabilità dell’Azienda sanitaria locale.

Cass. civ., sez. III, ord., n. 3737 dell’8.2.2023

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