BAGAGLIO SMARRITO: BASTANO ALCUNI SCONTRINI PER IL RISARCIMENTO.
Una donna alla fine del volo si ritrovava senza bagaglio e in seguito allo smarrimento agiva in giudizio per il risarcimento del danno. Sia in primo che in secondo grado la compagnia aerea ne usciva sconfitta, venendo condannata a risarcire la passeggera. Tuttavia, il risarcimento che dal Giudice di Pace era stato quantificato in 400 euro, veniva ridotto a 115,73 euro dal Tribunale. I Giudici di secondo grado giustificavano il taglio del risarcimento, sostenendo che la cifra corrispondeva alle spese che la passeggera aveva dovuto effettuare per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito, spese ritenute documentate dalla produzione in giudizio di copie degli scontrini di acquisto. La Compagnia Aerea non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove però veniva confermato l’obbligo di risarcire la passeggera ritrovatasi senza bagaglio per diversi giorni successivi all’atterraggio a destinazione. La Corte sottolineava che il viaggiatore che si vedeva riconsegnare in ritardo il proprio bagaglio non era certo esonerato dal dover dimostrare il nesso di derivazione eziologica tra la temporanea indisponibilità del bagaglio e le spese effettuate per il rimpiazzo di alcuni beni di prima necessità in esso contenuti. La passeggera aveva depositato in giudizio le copie degli scontrini della merce che era stata acquistata per rimpiazzare alcuni beni di prima necessità contenuti nel bagaglio smarrito ed inoltre una testimone aveva confermato di aver personalmente aiutato la passeggera ad effettuare quegli acquisti. Dunque, le spese sostenute dalla passeggera per l’acquisto di beni di prima necessità, destinati a rimpiazzare quelli contenuti nel bagaglio temporaneamente smarrito erano di fatto state provate anche sul piano documentale, attraverso la produzione di copie degli scontrini di acquisto della merce, ciò era sufficiente per fissare la cifra del risarcimento destinato alla donna. La Corte confermava, dunque, l’obbligo del risarcimento del danno per la Compagnia Aerea in favore della passeggera.
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., n. 3308 del 3.2.2023
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