NIENTE ASSEGNO DIVORZILE PER L’EX MOGLIE CON UN NUOVO COMPAGNO CHE DIVIENE PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL FIGLIO AVUTO DALL’EX MARITO.
Il nuovo compagno della donna era diventato il punto di riferimento del figlio avuto dall’ex marito, questo dettaglio era sufficiente per riconoscere stabilità alla nuova relazione sentimentale della donna e dunque sollevare l’ex marito dall’obbligo di corrisponderle mensilmente l’assegno divorzile. I giudici di primo e di secondo grado, per tale ragione le negavano l’assegno divorzile sottolineando che la donna, già dall’epoca successiva alla separazione (allorché aveva solo 38 anni), non si era ancora attivata per trovare un’attività lavorativa confacente alle sue attitudini professionali come contabile, preferendo dedicarsi al volontariato e all’attività politica. Non rilevava né il fatto che si fosse trasferita in passato per l’ex marito, né che per tale motivo avesse smesso di operare come contabile, essendo all’epoca, ancora molto giovane e avendo la possibilità di ricollocarsi sul mercato del lavoro. Ciliegina sulla torta, secondo i giudici, l’esistenza di una sua convivenza di fatto con un uomo definitosi suo compagno e indicato come persona di riferimento per il figlio nato in costanza di matrimonio, non potendosi quindi dubitare della saldezza del legame tra la donna e il nuovo compagno, venendo meno il diritto all’assegno divorzile. Inutile anche il ricorso in Cassazione della donna, l’esistenza dello stabile rapporto di convivenza, collegato anche al coinvolgimento del figlio nel progetto comune della coppia, provato dal fatto che l’uomo fosse diventato un punto di riferimento per il figlio della compagna, essendosene occupato nel corso degli anni, portava la Corte a rigettare il suo ricorso, negandole il diritto all’assegno divorzile.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 2840 del 31.1.2023
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