ADDIO ALLE ESTATI NELLA CASA AL MARE DI PROPRIETA’ DELL’EX MARITO: L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DOVUTO ALL’EX MOGLIE DEVE TENERNE CONTO?
In sede di separazione dei coniugi, veniva disposto a carico del marito il versamento dell’assegno di mantenimento pari ad 800 euro a favore dell’ex moglie ed un contributo al mantenimento del figlio minore, affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, pari a 1600 euro mensili. In secondo grado i giudici disponevano l’obbligo di versamento di un ulteriore assegno di mantenimento di 300 euro mensili per l’ex moglie in modo da consentirgli di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, e in particolare, per compensare la perdita della possibilità di soggiornare nel periodo estivo presso un immobile a Sorrento di proprietà esclusiva dell’uomo. L’ex marito non ci stava e ricorreva in Cassazione.
La Corte evidenziava che poiché la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, i “redditi adeguati” a cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, è dunque pacifico che con la separazione i coniugi possono subire la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, strettamente collegati alla posizione patrimoniale, reddituale, professionale e sociale dell’uno o dell’altro coniuge, che non sono riproducibili durante la separazione, cosicché il venir meno della possibilità di godere di singoli beni appartenenti a uno dei coniugi costituisce la fisiologica conseguenza della scelta di questi ultimi di separarsi.
Ciò nonostante, l’assegno di mantenimento doveva essere determinato considerando, non tanto la cessazione del godimento diretto di particolari beni, bensì il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. La Corte d’Appello aveva sbagliato nel fare riferimento a un concetto di stile di vita ancorato alla cessazione della fruizione concreta dell’appartamento a Sorrento, come se l’assegno di mantenimento dovesse indennizzare il venir meno di una simile disponibilità, omettendo invece di considerare tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi.
La Corte, quindi, accoglieva il ricorso e cassava la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per una nuova decisione sul punto.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 952 del 13.1.2023
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