PER INSTALLARE IL PROPRIO FOTOVOLTAICO IL SINGOLO CONDOMINO DEVE ESSERE AUTORIZZATO DALL’ASSEMBLEA?
Due condomini impugnavano la delibera assembleare con cui era stata negata l’approvazione del progetto di installazione di 12 pannelli fotovoltaici su parte comune condominiale ma ad uso esclusivo, come richiesto dai due all’amministratore. La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado per mancanza di interesse ad impugnare. Si giungeva dunque davanti la Corte di Cassazione dove si precisava che l’installazione dell’impianto al servizio della singola unità immobiliare doveva avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio. Per venire in rilievo attribuzioni dell’assemblea, in ordine all’installazione di un impianto di energia da fonti rinnovabili da parte di un singolo condomino, era dunque necessario che l’intervento richiedesse modifiche alle parti comuni. Tuttavia, in questa vicenda, il progetto di installazione presentato dai due condomini non comportava alcuna necessità di modificare le parti comuni, né quindi c’era possibilità per l’assemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive. Dunque, l’eventuale autorizzazione alla installazione di un tale impianto concessa dall’assemblea (o il parere contrario espresso dalla stessa), poteva avere valore di mero riconoscimento dell’inesistenza, o, viceversa, dell’esistenza, di un interesse e di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che volesse farne il singolo partecipante. Non vi era, quindi, un interesse ad agire da parte del condomino avverso la delibera assembleare che avesse espresso parere contrario all’intervento, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell’assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare. La Corte rigettava dunque il ricorso.
Cass. civ., sez. VI-2, ord., n. 1337 del 17.1.2023
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