VACANZA ROVINATA DAL COVID: E’ UN DIRITTO DEI VIAGGIATORI OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL PREZZO.
Finita sotto l’esame della Corte di Giustizia Europea la vicenda di due viaggiatori che avevano acquistato un pacchetto turistico da un organizzatore tedesco per due settimane di vacanze a Gran Canaria. Le restrizioni COVID imposte sull’isola un paio di giorni dopo il loro arrivo, avevano portato i turisti a chiedere una riduzione del 70% del prezzo. Infatti, le spiagge erano state chiuse ed era stato applicato un coprifuoco, cosicché ai clienti non era consentito lasciare la loro stanza se non per i pasti. L’accesso alle piscine e alle sedie a sdraio era vietato e il programma di animazioni era stato annullato. Pochi giorni dopo i due viaggiatori erano stati informati che dovevano tenersi pronti a lasciare l’isola in qualsiasi momento e, il giorno successivo, dovettero rientrare in Germania. L’organizzatore escludeva di essere responsabile di ciò che definiva “un rischio generico della vita” e rifiutava di concedere la riduzione di prezzo richiesta. I due viaggiatori lo citavano in giudizio dinanzi ai Tribunale che, però, chiedeva alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva europea relativa ai pacchetti turistici, applicabile nel caso di specie. Così la Corte Europea rispondeva che il viaggiatore aveva diritto ad una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto fosse dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva, come il COVID-19. La causa del difetto di conformità dei servizi turistici e, in particolare, la sua imputabilità all’organizzatore, era irrilevante, poiché la direttiva prevede una responsabilità oggettiva dell’organizzatore, dalla quale poteva sottrarsi solo per cause imputabili al viaggiatore. Poco importa, dunque, che restrizioni come quelle di cui trattasi siano state imposte nel luogo di residenza del viaggiatore e in altri paesi in ragione della pandemia, in quanto gli obblighi dell’organizzatore derivanti dal contratto di pacchetto turistico comprendevano non solo quelli espressamente stipulati nel contratto, ma anche quelli ad esso collegati risultanti dallo scopo di tale contratto. Per essere adeguata, la riduzione di prezzo doveva essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi dei quali fosse accertato il difetto di conformità. La Corte stabiliva dunque che anche in questo caso il viaggiatore aveva diritto ad una riduzione del prezzo.
CGUE, Seconda Sezione, causa C-396/21, sentenza del 12.1.2023
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