SENTENZA DEL GIORNO – 12.1.2023

da | Gen 12, 2023 | Uncategorized

FIGLIO DISOCCUPATO: FINO A CHE ETA’ IL MANTENIMENTO DA PARTE DEL GENITORE? SECONDO IL TRIBUNALE DI MODENA E LA CASSAZIONE, I 34 ANNI RAPPRESENTEREBBERO IDEALMENTE IL LIMITE TEMPORALE.

Un padre agiva in giudizio per ottenere la dichiarazione di cessazione del suo obbligo di mantenimento nei confronti della figlia ultraquarantenne, esponendo come la stessa non avesse in alcun modo tentato di reperire alcuna attività lavorativa. Il Tribunale rigettava la domanda, la Corte d’appello il relativo reclamo e il padre veniva condannato anche al pagamento nei confronti della madre delle somme dovute e non corrisposte sempre a titolo di mantenimento della figlia prima dell’accertamento, intervenuto nel 2016, del rapporto di filiazione, anno in cui la stessa aveva già compiuto 36 anni. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse omesso ogni motivazione con riferimento all’avanzata età della figlia. La difesa richiamava anche alcuni precedenti giurisprudenziali dove si era tentato di individuare il ragionevole limite di tempo oltre il quale il figlio maggiorenne nulla poteva più pretendere circa il mantenimento, tale età presuntiva era stata individuata intorno ai 34 anni, ritenendo che oltre tale termine lo stato di non occupazione del figlio non potesse essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio avrebbe potuto, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto. Una sentenza del Tribunale di Modena aveva poi stabilito il principio in base al quale il figlio che avesse raggiunto i 34 anni dovesse lasciare l’abitazione della madre, anche se non pienamente autosufficiente. Così come la Cassazione confermava la revoca di un mantenimento a una figlia 35enne disoccupata e con piena capacità lavorativa.
La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto fondato il ricorso del padre, ricordando che, ai fini del riconoscimento di un mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice deve operare una valutazione casistica utilizzando criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari tenendo sempre a mente che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. Dunque la Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello.

Cass. civ., sez. I, ord., n. 358 del 10.1.2023

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