SENTENZA DEL GIORNO – 11.1.2023

da | Gen 11, 2023 | Uncategorized

META OBBLIGATA AD INTRODURRE L’OPT-IN PER LE AD SU FACEBOOK E INSTAGRAM: SI VA VERSO LA MONETIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI?

Doveroso innanzitutto specificare cosa si intenda per “Opt-in” e “Ad”: “Opt-in” è l’opzione attraverso la quale l’utente esprime il proprio consenso ad essere inserito in una mailing list, normalmente a scopo commerciale. “Ad” deriva dal termine “advertising”, cioè pubblicità.
Grazie alle tracce lasciate dall’utente durante la sua navigazione sul social media, si costruisce la cosiddetta pubblicità personalizzata. Il flusso informativo derivante dalla condotta dell’iscritto all’interno della piattaforma non attiene ai dati necessari per concludere il contratto (adesione ai Terms and Conditions) ma costituisce in sostanza una nuova base di informazioni che viene patrimonializzata dal gestore applicando la pubblicità personalizzata. Il d.lgs 173/2021 in attuazione della direttiva UE 2019/770 sui contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali, ha introdotto una sorta di valorizzazione economica dei dati personali, ammettendo che l’utente consapevolmente possa scegliere di “pagare” con i propri dati l’accesso a un servizio digitale o a un contenuto digitale che altrimenti dovrebbe pagare con i propri denari, Ciò che conta è, però, che tale attività sia consapevolmente e quindi liberamente autorizzata dall’interessato. Nel caso del servizio Facebook e Instagram forniti da Meta, la patrimonializzazione del flusso informativo derivante dagli itinerari digitali dell’utente è avvenuta all’insaputa dello stesso e quindi in piena violazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. La Cassazione ha ammesso la liceità della valorizzazione economica dei dati personali, solo quando il servizio sia fungibile e rinunciabile, evidenziando che il codice del consumo, stabilendo che il consenso sia validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, consente al gestore di un sito Internet, il quale somministri un servizio fungibile, cui l’utente possa rinunciare senza gravoso sacrificio, di condizionare la fornitura del servizio al trattamento dei dati per finalità pubblicitarie, sempre che il consenso sia singolarmente ed inequivocabilmente prestato in riferimento a tale effetto, il che comporta altresì la necessità, almeno, dell’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti. Ad oggi possiamo attingere al comunicato stampa del Garante Privacy del 12.11.2022 “Cookie wall: prosegue l’istruttoria del Garante privacy su alcune testate giornalistiche online” in cui si legge: «L’Autorità ha rivolto ai maggiori gruppi editoriali nazionali specifiche richieste di informazioni in grado di chiarire, in particolare, le modalità di funzionamento del meccanismo in questione e le diverse tipologie di scelte a disposizione dell’utente. Ma ha chiesto anche di fornire tutti gli elementi utili a dimostrare che la normativa in materia di protezione dei dati personali sia stata rispettata, innanzitutto riguardo alla correttezza e alla trasparenza dei trattamenti e al fondamentale requisito della libertà del consenso». La prestazione del consenso resta dunque un nodo cruciale sulla protezione e gestione dei dati personali.

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Il nostro blog viene aggiornato quotidianamente con le sentenze, emesse negli ultimi giorni, che di volta in volta risultano più interessanti per il pubblico non professionale. Mentre noi ci teniamo aggiornati, condividiamo con Voi il risultato dei nostri studi. Chiaramente questo blog non ha alcuna pretesa di risultare una banca dati, che sarebbe costituita da decine di migliaia di sentenze. Ogni causa ha una storia a sé, e cercare risposte tecniche su internet è sempre sbagliato. Qui troverete solo sentenze stimolanti, a volte curiose, ma per la soluzione di un quesito giuridico rivolgeteVi sempre ad un professionista.

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