MACCHINA NON ASSICURATA IN PARCHEGGIO PRIVATO MA APERTO ALLA CIRCOLAZIONE DI ALTRI VEICOLI: LEGITTIMA LA MULTA.
La Polizia locale di un comune toscano multava un uomo e sequestrava la sua auto per aver lasciato in sosta la propria vettura priva di assicurazione. Giudice di Pace e Tribunale concordavano sull’operato della Polizia locale, era acclarato infatti che il veicolo in sosta fosse privo di assicurazione a nulla rilevando la tesi difensiva dell’automobilista, il quale sosteneva che il parcheggio fosse privato, e che quindi non trovava applicazione l’obbligo di copertura assicurativa. I giudici infatti evidenziavano che il parcheggio, seppur privato, era un luogo comunque aperto alla circolazione veicolare, e l’equiparazione delle aree private alle strade di uso pubblico comportava la possibilità di sinistri stradali. Inutile anche il ricorso in Cassazione proposto dall’automobilista. La Corte infatti evidenziava che, da come provato dalla documentazione fotografica, il parcheggio era aperto alla circolazione, ragione per cui non era seriamente contestabile l’obbligo assicurativo, la cui ratio risiedeva nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, potesse essere coinvolto in sinistri stradali o potesse essere causa o concausa di sinistri. La definizione di strada, che comportava l’applicabilità della disciplina del relativo Codice, non dipendeva dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustificava la soggezione alle norme del Codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva. La Corte, quindi rigettava il ricorso, confermando la legittimità del verbale della Polizia Locale.
Cass. civ., sez. II, ord., n. 37851 del 28.12.2022
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