SENTENZA DEL GIORNO – 22.12.2022

da | Dic 22, 2022 | Uncategorized

INCIDENTE CAUSATO DA UNA BALLA DI FIENO IN AUTOSTRADA: NESSUN RISARCIMENTO DALL’ANAS.

Un automobilista si ritrovava davanti, all’improvviso, in autostrada, una balla di fieno (probabilmente caduta prima da un camion in transito), provava ad evitare l’ostacolo ma perdeva il controllo del mezzo, andando a sbattere violentemente contro il guard-rail. L’uomo agiva dunque in giudizio, citando l’ANAS quale custode del tratto autostradale interessato, con richiesta di risarcimento danni. I Giudici di merito, però, non ritenevano sussistenti i presupposti per riconoscere il risarcimento all’automobilista, poiché si era appurato che l’attività di vigilanza dell’ANAS, sul tratto autostradale ove si era verificato l’incidente, era terminata il giorno prima, alle ore 19.30, ed era ripresa il giorno dell’incidente, alle 7.30. L’incidente si era verificato alle 5.30 e per la sorveglianza del tratto autostradale nelle ore notturne era stata stipulata una convenzione tra ANAS e la Polizia stradale, che, perciò, si ritrovava affidata la vigilanza nel momento in cui si era verificato l’incidente. Prima dell’incidente non era stata segnalata la presenza dell’ostacolo che, pertanto, doveva considerarsi un evento non conoscibile e non rimovibile con immediatezza da ANAS, non potendo imputarsi a lei la mancata rimozione dell’ostacolo. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal legale dell’automobilista, La Corte infatti evidenziava che l’incidente verificatosi lungo il tratto autostradale era catalogabile come frutto del caso fortuito, che era costituito da tutto ciò che non era prevedibile oggettivamente ovvero che rappresentava un’eccezione alla normale sequenza causale. Proprio il fatto che l’incidente si fosse verificato alle 5.30 del mattino, cioè durante una fascia oraria non coperta dai turni ordinari di sorveglianza, e la circostanza della sua mancata segnalazione da altri utenti della strada, dagli addetti alla sorveglianza diurna e dalla Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne, valevano a dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, in quanto l’imprevedibilità era apprezzabile in termini oggettivi ed era suscettibile di esaurirsi solo col tempo, sicché il custode rispondeva esclusivamente delle modifiche della struttura della cosa che divenivano, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le aveva causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa. Pertanto, l’imprevedibilità e l’inevitabilità del fatto, attribuibile alla condotta del conducente di un camion, rendevano poco plausibile ogni addebito a carico dell’ANAS. La Corte rigettava così il ricorso dell’automobilista.

Cass. civ., sez. III, ord., n. 35429 dell’1.12.2022

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