PUR CONOSCENDO PRIMA DELL’ACQUISTO IL VIZIO DELL’AUTO USATA E’ POSSIBILE, TALVOLTA, OTTENERE COMUNQUE LA RIDUZIONE DEL PREZZO.
Una donna acquistava una Peugeot 208 usata con regolare contratto con una concessionaria. Il venditore, durante le trattative, specificava che l’auto presentava il “difetto del catalizzatore e della sonda lambda”, ma, secondo l’acquirente, non aveva fornito adeguate informazione circa l’origine e la gravità del problema e sulle possibili ripercussioni sul fronte della sicurezza della vettura. Per il Giudice di pace le osservazioni proposte erano fondate e dunque venivano riconosciuti sia la riduzione del prezzo di vendita che il risarcimento dei danni. Il Tribunale non era dello stesso parere ed in secondo grado accoglieva le obiezioni proposte dalla concessionaria, respingendo l’istanza della donna, poiché era a conoscenza del difetto che caratterizzava l’automobile. La donna non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove il suo legale evidenziava il mancato rispetto della normativa del Codice del Consumo, con particolare riferimento alla tutela prevista in favore del consumatore in caso di bene non conforme al contratto di vendita. La Corte evidenziava che l’obiettivo primario della normativa era la promozione dello sviluppo di una capacità di adeguata autodeterminazione dei consumatori nelle scelte relative all’acquisto di beni e di servizi e nella tutela dei loro diritti. Poi, con riferimento alle regole di correttezza nell’informazione precontrattuale, il Codice del Consumo indicava che le informazioni dovute ai consumatori dovevano riguardare la sicurezza, la composizione e la qualità dei prodotti e dei servizi e dovevano essere fornite in modo chiaro e comprensibile, così da assicurare la consapevolezza del consumatore. Essendo dunque necessario un esame completo dell’informazione concretamente fornita dalla concessionaria all’acquirente della vettura, la Cassazione cassava la sentenza rinviando ai giudici del Tribunale, per verificare se effettivamente è stata garantita la completezza dell’informazione circa la sicurezza e la qualità del veicolo, evidenziando che una volta che il difetto del catalizzatore e della sonda lambda sono stati fatti presenti prima dell’acquisto, l’informazione aggiuntiva, relativa alla erronea causa del vizio, lungi dall’essere neutra, è idonea a confondere l’acquirente circa la gravità del difetto e la sicurezza del veicolo acquistato, anche perché il malfunzionamento da usura è cosa ben diversa da un malfunzionamento da rottura.
Cass. civ., sez. VI-2, ord., n. 33926 del 17.11.2022
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