CREA PROFILI FALSI SU UN SITO DI INCONTRI UTILIZZANDO I DATI DI UN’ALTRA PERSONA: CONDANNATO PER IL REATO DI SOSTITUZIONE DI PERSONA.
Un uomo finiva sotto processo, accusato di essersi sostituito a una donna, inserendo su un sito web di incontri, un annuncio erotico a lei collegato e creando, in un caso, un falso profilo su un social mirato a favorire incontri e relazioni e, in un altro caso, un falso profilo su un altro social di incontri, inserendovi la fotografia della donna, le sue generalità, la residenza e il numero di telefono. L’uomo aveva dunque indotto in errore coloro che comunicavano con lui online e li aveva spinti a recare disturbo o molestia alla donna. Per i giudici di merito non c’erano dubbi, la creazione del falso profilo con tanto di foto della donna era stata opera dell’uomo, pertanto veniva condannato sia in primo che in secondo grado. La vicenda giungeva in Cassazione, dove i giudici concordavano con la condanna, sottolineando che l’uomo non aveva fornito elementi in grado di contraddire la ricostruzione dei fatti, e dunque, non avendo fornito alcun elemento di prova a sua discolpa, era logico ritenere certa la sua penale responsabilità. I giudici evidenziavano la gravità del comportamento tenuto dall’uomo ma anche la reiterazione nel corso del tempo, con inevitabili ripercussioni per la donna presentata online, a sua insaputa, disponibile ad incontri e relazioni. Inevitabile, quindi, la conferma della condanna per il reato di sostituzione di persona.
Cass. pen., sez. V, n. 41801 del 4.11.2022
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