CICLISTA INVESTITO E UCCISO: LA SUA ANDATURA NON RETTILINEA NON DIMINUISCE LA RESPONSABILITA’ DELL’AUTOMOBILISTA.
Lungo una strada statale siciliana, un’automobilista investiva un ciclista, uccidendolo. Finito sotto processo, veniva condannato per omicidio colposo stradale, per i giudici di merito gli elementi probatori a disposizione confermavano l’esclusiva responsabilità dell’automobilista, il quale tra l’altro al momento dell’incidente versava in stato di ebbrezza. Veniva escluso che il ciclista stesse eseguendo un’improvvisa manovra di svolta a sinistra e che avesse violato l’obbligo di indossare il casco (non obbligatorio) e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti (non ancora obbligatori all’ora dell’incidente). Dunque l’esclusiva responsabilità dell’incidente mortale andava addebitata all’automobilista. La vicenda giungeva in Cassazione, dove il legale dell’automobilista ribadiva che l’incidente si era verificato mentre il ciclista stava eseguendo una manovra di improvvisa svolta a sinistra e che, quindi, il conducente della vettura non era riuscito ad arrestare il proprio mezzo e ad evitare l’impatto con il velocipede. La Cassazione però ribadiva che la puntuale ricostruzione operata attraverso il materiale probatorio e i chiarimenti forniti dal perito, consentiva di ravvisare un’ipotesi di tamponamento privo di angolazione. Quand’anche si fosse ritenuto che l’andatura del velocipede non fosse rettilinea, tale eventualità, non si sarebbe in alcun modo posta come fattore eccezionale e imprevedibile poiché l’andatura dei velocipedi è necessariamente caratterizzata da un moto oscillatorio, essendo, quindi, a maggior ragione, d’obbligo per l’automobilista mantenere le distanze dalla bici e procedere a una velocità adeguata. Veniva dunque confermata la piena responsabilità dell’automobilista.
Cass. pen., sez. IV, n. 40072 del 24.10.2022
0 commenti