NELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE BISOGNA TENERE CONTO DEL PERIODO DI CONVIVENZA PRECEDENTE AL MATRIMONIO?
La vicenda giudiziaria tra marito e moglie sorgeva dinanzi al Tribunale di Bologna, e proseguiva dinanzi la Corte d’Appello, la quale rideterminava l’assegno divorzile in favore della moglie in €400 e in pari importo l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, oltre al 100% delle spese straordinarie, rilevando che non era in discussione il diritto alla percezione dell’assegno divorzile ma solo il quantum che rideterminava tenuto conto di una disponibilità economica dell’uomo, pari ad €2.500 mensili, e della durata legale del matrimonio escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione. Il giudice del merito si era difatti attenuto al dato letterale della prescrizione normativa che faceva riferimento alla “durata del matrimonio” senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza. La vicenda finiva in Cassazione, dove veniva evidenziato che la convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali. Le stesse Sezioni Unite, per ciò che riguarda la differenza tra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza, hanno riconosciuto la componente compensativa dell’assegno divorzile, in presenza dei relativi presupposti, anche in favore di chi aveva proceduto a instaurare una convivenza di fatto. Ne consegue che la questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile presenta serie ragioni per palesarsi come questione di massima di particolare importanza a norma dell’art. 374 c.p.c., pertanto la questione veniva dunque rimessa al Primo Presidente per valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione.
Cass. civ., sez. I, n. 30671 del 18.10.2022
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