CONDOMINIO: L’AFFISSIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE CON ORDINE DEL GIORNO PUO’ DETERMINARE UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI.
La vicenda giudiziaria nasceva dalla richiesta di risarcimento dei danni di un condomino nei confronti del Condominio e dell’amministratore per aver illegittimamente trattato i suoi dati personali con la divulgazione per mezzo di affissione in una bacheca condominiale esposta alla possibile visione di terzi, di un avviso di convocazione assembleare con relativo ordine del giorno indicante una richiesta di conciliazione al riguardo di un decreto ingiuntivo e, con la successiva consegna ai condomini, per il tramite di un’addetta alle pulizie, di un ulteriore documento, aperto e liberamente leggibile, teso a chiarire il motivo della convocazione suddetta con specifico riguardo alla posizione di quello specifico condomino. Il Tribunale respingeva la domanda ritenendo che l’attore non avesse provato i danni patiti e il nesso causale col trattamento dei dati. Tale trattamento era stato ritenuto improntato al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto ai fini, poiché il dato inserito nell’ordine del giorno era, comunque, utile per far conoscere all’assemblea il motivo della convocazione, inoltre, non era stato provato il fatto che i terzi soggetti, al di fuori dei condomini, avessero preso visione del documento né che l’addetta alle pulizie avesse potuto leggerlo sui fogli aperti. Veniva, dunque, escluso che la lesione arrecata fosse grave e che il danno lamentato fosse serio. Il condomino non ci stava e ricorreva in Cassazione. La Corte evidenziava che il trattamento dei dati doveva avvenire nell’osservanza dei principi di proporzionalità, pertinenza e di non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i dati stessi erano raccolti. L’affissione nella bacheca dell’androne condominiale da parte dell’amministratore dell’informazione concernente le posizioni di debito del condomino costituiva un’indebita diffusione di dati personali, come tale fonte di responsabilità civile. E’ da intendersi “dato personale” qualunque informazione relativa a una persona fisica, giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente. E’ ovvio che in tale nozione debbano essere ricondotti i dati dei singoli partecipanti ad un Condominio, non potendo sostenersi che sia giustificato e non eccedente l’affissione in una bacheca esposta al pubblico e soggetta a possibile visione da parte di un numero indefinito di soggetti, di un avviso di convocazione del tenore di quello indicato dallo stesso Tribunale, in particolar modo, quando l’avviso risulti essere strato già comunicato a tutti i condomini, come avvenuto nel caso di specie. Il condomino, poi, aveva allegato un danno non patrimoniale correlato all’incidenza del trattamento illecito sul piano reputazionale, essendo egli un avvocato con studio nel medesimo Condominio ed essendo stata l’affissione esposta per oltre un mese in una bacheca ben visibile anche da parte dei suoi potenziali clienti, ciò era sufficiente a soddisfare il relativo onere della prova. La Cassazione dunque accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa al Tribunale competente.
Cass. civ., sez. I, sent., n. 29323 del 7.10.2022
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