ANNULLATA L’ORDINANZA DEL SINDACO CHE VIETA AI CANI DI ENTRARE NEL PARCO DEI BAMBINI.
L’ordinanza con la quale il Sindaco vietava ai cani anche al guinzaglio di entrare nel parco dei bambini, risultava essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone, violando i principi di adeguatezza e proporzionalità e pertanto veniva annullata dal TAR.
Sulla base dei summenzionati principi, la Pubblica Amministrazione deve optare, tra le più scelte possibili, per quelle ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, in favore di quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, evitando a questi ultimi inutili sacrifici. Con tale ordinanza, l’Ente locale mirava a preservare l’igiene, la sicurezza dei cittadini ed il decoro, ma tale scopo avrebbe potuto essere soddisfatto attraverso l’attivazione di mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (come guinzaglio e museruola), trattandosi, tra l’altro di obblighi già imposti dalla disciplina generale statale.
Il Sindaco avrebbe, quindi, potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili da parte dei padroni dei cani con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzione di cui dispone l’Amministrazione.
Pertanto il TAR Campania accoglieva il ricorso con conseguente annullamento dell’ordinanza oggetto di causa.
TAR Campania, sez. V, sent., n. 6173 del 5.10.2022
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