SENTENZA DEL GIORNO – 28.11.2022

da | Dic 19, 2022 | Uncategorized

LA SUGAR TAX E’ LEGITTIMA?

La “Sugar tax”, introdotta in Italia nel 2019 (e che entrerà in vigore il 1° Gennaio 2023), è una nuova imposta sul consumo che ha lo scopo di contrastare il diabete, l’obesità ed altri specifici effetti dannosi per la salute umana e colpisce le bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti, cioè qualsiasi tipo di zucchero aggiunto, diverso dagli zuccheri già presenti in natura in una determinata bevanda. A fronte delle obiezioni sollevate dall’Associazione italiana industria bevande analcoliche, il TAR Lazio ha deciso di affidare la questione alla Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma che assoggetta ad imposta sul consumo le sole bevande analcoliche ottenute con l’aggiunta di edulcoranti, escludendo, invece, altri prodotti alimentari diversi dalle bevande ma parimenti contraddistinti dall’aggiunta dei medesimi edulcoranti. L’imposta sul consumo delle bevande analcoliche ha lo scopo preciso di ridurre, attraverso la disincentivazione del consumo di tali bevande contenenti sostanze edulcoranti naturali ed artificiali (cioè sostanze aggiuntive rispetto agli zuccheri propri già presenti in rerum natura nella bevanda), la diffusione dell’obesità e del diabete, nonché l’eccessivo utilizzo di sostanze edulcoranti sintetiche, avendo, queste ultime, effetti collaterali dannosi per la salute dell’uomo. Ma i Giudici evidenziano che tale norma rischia di violare il principio di eguaglianza tributaria, in quanto la norma va a colpire fiscalmente le sole bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti eccedenti una certa soglia, e non anche gli altri prodotti alimentari (diversi dalle bevande) aventi le medesime sostanze, venendo ridotta la differenziazione di trattamento fiscale a supporto della quale non viene fornito alcun criterio oggettivo che possa giustificarla. In base al principio di ragionevolezza ed uguaglianza il legislatore deve spiegare il perché tale obiettivo vada perseguito colpendo soltanto gli edulcoranti contenuti nelle bevande analcoliche, e non anche i medesimi edulcoranti contenuti negli altri prodotti alimentari diversi dalle bevande. La diversa regola fiscale applicata a due fattispecie apparentemente omogenee (cioè, da un lato, l’imposizione della Sugar tax alle bibite contenenti edulcoranti, dall’altro lato la mancata imposizione della Sugar tax agli altri prodotti alimentari diversi dalle bevande contenenti i medesimi edulcoranti) non trova alcuna giustificazione. Sarà dunque la Corte Costituzionale, che dovrà valutare la legittimità della scelta operata dal legislatore con l’introduzione della Sugar Tax.

TAR Lazio, sez. II, ord., 14 novembre 2022, n. 14918

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