SENTENZA DEL GIORNO – 27.10.2022

da | Dic 19, 2022 | Uncategorized

TIENE SETTE CANI IN UNA CASA TROPPO PICCOLA, IN MEZZO ALLO SPORCO E SENZA LUCE NATURALE: CONDANNATO.

Le foto prodotte in giudizio e il resoconto della polizia giudiziaria, oltre al parere del veterinario, non lasciavano dubbi circa la colpevolezza di un uomo, colpevole, per il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, di avere detenuto, all’interno della propria abitazione, sette cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive per loro di gravi sofferenze fisiche e psichiche. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove il suo legale sosteneva che le ipotizzate sofferenze a carico degli animali erano state dedotte dallo stato dell’appartamento, mentre non era stato considerato che i cani erano portati a passeggio regolarmente ogni giorno e che non risultava che i cani versassero in condizioni di malnutrizione e, infine, che cinque dei sette cani erano cuccioli con ridotte esigenze a livello di spazio, non essendo dunque stato comprovato che la custodia fosse assolutamente inconciliabile rispetto alla natura degli animali.

E’ bene evidenziare che le condizioni produttive di gravi sofferenze consistono non solo in quelle che possono determinare un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche in quella che producono meri patimenti, assumendo, dunque, rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione, e non sono necessarie né la volontà di infierire sull’animale, né che quest’ultimo riporti una lesione all’integrità fisica. L’uomo sotto processo deteneva, all’interno di una stanza della casa, sette cani di razza Husky e Samoiedo, in luogo angusto, privo di luce naturale e in precarie condizioni igieniche, ed era dunque da ritenersi corretta la valutazione compiuta dal GIP del Tribunale, il quale aveva rilevato che le condizioni di sporcizia e la totale assenza di igiene della casa (che presentava pareti scolorite, corrose dall’urina e con tracce di muffa, pavimenti incrostati di sporco, polvere e rifiuti di vario genere sparsi ovunque, con gli spazi angusti ulteriormente ridotti dall’ammasso di mobili, stoviglie, panni, attrezzi sparsi sul pavimento o sul tavolo o ancora accatastati), la mancanza di luce dell’ambiente poiché la tapparella della sala ove erano detenuti i cani era rotta, la noncuranza dell’uomo per le condizioni igieniche dei cani (che presentavano il pelo di colore giallo a causa dell’urina), erano tutte circostanze che comprovavano una detenzione in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttiva per loro di grandi sofferenze. La Corte rigettava dunque il ricorso dell’uomo.

Cass. pen., sez. III, n. 39844 del 21.10.2022

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