ACCUSATO DI DIFFAMAZIONE SU FACEBOOK, LAMENTA IL FURTO DEL PROFILO MA NON RIESCE A PROVARLO: CONDANNATO.
Tribunale e Corte d’Appello concordavano sulla condanna di un uomo per il reato di diffamazione per aver pubblicato sul proprio profilo e su un’altra pagina Facebook, un testo con cui la persona offesa veniva ritenuta colpevole del danneggiamento di una moto e descritta come “schizofrenica certificata”. L’imputato impugnava la pronuncia dinanzi la Corte di Cassazione, lamentando l’omessa considerazione della tesi difensiva relativa al furto d’identità subito dall’imputato, circostanza che avrebbe portato ad escludere la sua responsabilità penale. Il ricorrente insisteva infatti affermando un furto di identità di cui però non aveva allegato alcun elemento di prova. Inoltre, il contenuto delle pubblicazioni diffamatorie conteneva una serie di dettagli conosciuti dall’imputato che finivano per svolgere un’insuperabile portata individualizzante, portando ad escludere che potessero essere stati individuati da altri soggetti. La Corte, pertanto, non poteva accogliere tale motivo di doglianza, in quanto, in ogni caso, l’uomo avrebbe dovuto fornire la prova circa il furto del suo profilo Facebook, cosa che di fatto, né in primo, né in secondo grado era avvenuta, confermando, pertanto, la condanna.
Cass. pen., sez. V, n. 39805 del 20.10.2022
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