NECESSARIA LA TUTELA DEL DIRITTO DEI NONNI PATERNI A VEDERE LA NIPOTE SE VI E’ L’INTERESSE DELLA BAMBINA.
Nel caso di specie, era la madre della bambina a non permettere ai nonni paterni di incontrarla, così questi ultimi agivano in giudizio per veder tutelato il loro diritto a vedere la nipote. La madre della bambina aveva interrotto la relazione con il padre della stessa circa tre anni prima e ai nonni paterni la donna rimproverava di non aver fatto nulla per impedire la loro disgregazione sentimentale. Il padre mancava di presentarsi da oltre tre anni agli incontri con la figlia e aveva portato la madre a chiedere la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale, tale condotta veniva contestata anche ai nonni, i quali, secondo la donna, non avevano di fatto più visto la nipote durante gli anni della separazione. A detta della madre, quindi, non vi sarebbe stata alcuna relazione affettiva pregressa tra la bambina e i nonni paterni. I nonni si rivolgevano dapprima al Tribunale per i minorenni chiedendo che venisse regolato il loro diritto di visita alla nipote e dove gli incontri venivano autorizzati, anche a seguito del reclamo proposto dalla madre avverso la decisione dei Giudici, che la Corte d’appello rigettava integralmente richiamando il diritto degli ascendenti a mantenere un rapporto significativo coi nipoti, previsto dall’art 317-bis c.c., diritto da intendersi anche come forma di tutela del minore stesso, che ha solitamente un interesse a rafforzare i rapporti con i propri ascendenti. La madre proponeva ricorso in Cassazione ritenendo che l’interruzione dei rapporti non fosse imputabile a lei, bensì ai nonni stessi, che erano di fatto scomparsi quando la relazione con il padre era terminata. La Corte però ribadiva il diritto degli ascendenti di frequentare i nipoti; tale diritto non ha tuttavia carattere incondizionato, ma è valutato concretamente dal giudice e mira sempre e comunque all’esclusivo interesse del minore, che deve ravvisarsi caso per caso. Sarà, quindi, sussistente nel caso in cui la presenza di tali figure sia positiva e concorra coi genitori alla formazione ed educazione del minore. Con riferimento al comportamento del padre in seguito alla separazione, la Corte riteneva che lo stesso fosse irrilevante ai fini della richiesta dei nonni paterni, che avevano dimostrato di poter offrire un apporto positivo alla vita della nipote. Il ricorso della madre veniva pertanto rigettato.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 34566 del 23.11.2022
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