SENTENZA DEL GIORNO – 16.12.2022

da | Dic 19, 2022 | Uncategorized

IL DATORE DI LAVORO SPIA I MOVIMENTI DEL GPS DELL’AUTO AZIENDALE ASSEGNATA AL DIPENDENTE E LO LICENZIA: IL COMPORTAMENTO DEL TITOLARE E’ LEGITTIMO.

Al dipendente di un’azienda farmaceutica portoghese veniva affidata un’auto aziendale, consentendo l’utilizzo del veicolo anche per viaggi di natura privata e al di fuori dell’orario lavorativo, chiedendo solo il rimborso per il carburante consumato per le gite personali. La Società attuava successivamente alcune misure volte a controllare i consumi e i costi delle tratte percorse dai dipendenti per ragioni lavorative e provvedeva altresì ad installare in tutte le auto un sistema GPS. Il rappresentante lamentava davanti la National Data Protection Commission (CNPD) come l’introduzione di tale sistema di controllo satellitare comportasse problemi inerenti il trattamento dei dati personali che tale dispositivo permetteva di acquisire. Nessuna violazione però veniva riscontrata dalla Commissione. Nel frattempo, nei confronti del lavoratore veniva avviato un procedimento disciplinare in quanto venivano registrati dei comportamenti volti ad eludere il rimborso dei costi di utilizzo dell’auto per i viaggi personali facendoli figurare come costi attinenti all’attività di rappresentante. Non solo, lo stesso aveva inoltre tentato di manipolare il GPS per comprometterne il funzionamento. All’esito delle indagini disciplinari il dipendente veniva licenziato. Il licenziamento veniva impugnato davanti alla Corte di primo grado, che riteneva tuttavia giustificato il provvedimento e rigettava il ricorso del rappresentante; La Corte d’appello rigettava altresì il gravame proposto e confermava la legittimità e proporzionalità del licenziamento, ritenendo che il dipendente fosse venuto meno al suo obbligo di fedeltà nei confronti dell’azienda. Il rappresentante adiva quindi la Corte europea dei diritti dell’uomo lamentando come il trattamento dei dati registrati con la geolocalizzazione avesse leso il suo diritto al rispetto della sua vita privata. Negativo tuttavia, il responso della Corte europea, che non ha ravvisato alcuna violazione della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo i giudici, infatti il ricorrente era consapevole dell’installazione del GPS con lo scopo di controllare le distanze percorse e i relativi costi del veicolo, anche durante il suo uso per scopi privati, ritenendo quindi che nella sentenza impugnata si fosse attuato un corretto bilanciamento tra il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e il diritto della Società di esercitare un controllo sulle spese sostenute.

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