SENTENZA DEL GIORNO – 16.11.2022

da | Dic 19, 2022 | Uncategorized

INVESTITO E UCCISO FUORI DALLE STRISCE PEDONALI: IL CONDUCENTE E’ COMUNQUE RESPONSABILE.

Un’automobile investiva un uomo ultraottantenne, procurandogli lesioni gravissime che ne determinavano la morte. Per i giudici di merito non c’erano dubbi circa la responsabilità dell’automobilista che veniva condannato per omicidio stradale, poiché per colpa generica e per inosservanza delle norme del codice della strada, in ora notturna e procedendo ad una velocità di circa 55 chilometri orari, superiore al limite, non aveva prestato la necessaria attenzione alla situazione dei luoghi, non si era avveduto della presenza dell’uomo, che stava attraversando la carreggiata in prossimità delle strisce pedonali e l’aveva investito, caricandolo sul cofano, sospingendolo ad una distanza di 17 metri e procurandogli lesioni gravissime al capo che ne determinavano il decesso immediato. L’automobilista ricorreva in Cassazione, il suo avvocato avvalorava una diversa chiave di lettura dell’episodio, mettendo in dubbio l’avvistabilità del pedone da parte dell’automobilista, sostenendo che la vittima fosse vestita di scuro mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. La Cassazione però riteneva decisiva la ricostruzione della dinamica dell’incidente, venendo innanzitutto sottolineato che quale che fosse la velocità tenuta dall’automobilista, non era adeguata alla condizione dei luoghi, atteso che il conducente avrebbe, comunque, avuto tutto il tempo per notare il pedone, visibile sia per le condizioni dell’illuminazione, sia per il tempo di attraversamento della prima corsia a sinistra, e quindi per evitare l’investimento. Se il conducente non aveva avvistato il pedone e non aveva evitato l’impatto, era solo perché in quell’istante era distratto. All’automobilista era mancata proprio l’osservanza della basilare regola cautelare dell’obbligo di attenzione che il conducente di un veicolo deve tenere al fine di avvistare tempestivamente un pedone e porre efficacemente in essere gli opportuni accorgimenti atti a prevenire un rischio di investimento. Trattasi di un dovere di attenzione che si sostanzia negli obblighi di ispezionare la strada percorsa, di mantenere un costante controllo del veicolo, di prevedere tutte le situazioni di pericolo, comprese le imprudenze e le trasgressioni degli altri utenti della strada. Dunque, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze di esse. Non poteva, quindi, che confermarsi la responsabilità dell’automobilista.

Cass. pen., sez. IV, n. 43074 del 14.11.2022

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