COMPRA UN CANE DA GUARDIA E SCOPRE CHE E’ MALATO: IL TERMINE PER SEGNALARE IL PROBLEMA AL VENDITORE E’ DI 60 GIORNI.
Un uomo acquistava un bulldog inglese da adibire a cane da guardia, per poi scoprire che era affetto da una malattia (una broncopolmonite con pleurite pericardite che lo rendeva non utilizzabile per mansioni di difesa), così agiva in giudizio, citando la società proprietaria dell’allevamento di animali domestici che gli aveva venduto il cane, avanzando una richiesta di risarcimento danni per inadempimento. Secondo l’uomo, infatti, la società gli aveva consegnato un animale affetto da un vizio tale da renderlo inidoneo all’uso cui era destinato (nel caso di specie la mansione di guardia e difesa dell’abitazione) o tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore. Il Tribunale, dava ragione all’uomo, accordandogli un risarcimento pari ad euro 4800, invece in secondo grado, i giudici d’Appello, ritenevano che il vizio non fosse stato tempestivamente denunciato (il cane era stato riportato all’allevamento circa 15 giorni dopo), perdendo quindi il diritto al risarcimento. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione dove, la sua tesi difensiva si fondava, principalmente, sul fatto che la denunzia del vizio fosse comunque intervenuta tempestivamente, dovendosi applicare la normativa che fissava in due mesi il termine per la denuncia e qualora i difetti di conformità si manifestassero entro sei mesi dalla consegna del bene, si presumeva che questi esistessero già a tale data e il compratore non aveva l’onere di provare che il difetto esistesse già prima dell’acquisto. La Cassazione evidenziava che, la compravendita di animali da compagnia non era, di per sé, esclusa dalla disciplina del codice del consumo, e non vi era ragione per negare all’acquirente di un animale da compagnia la maggior tutela riconosciuta da tale normativa quando vi erano i presupposti per la sua applicabilità. Il Codice del Consumo, in deroga al Codice Civile, stabiliva che il consumatore decadeva dalla garanzia per i vizi della cosa venduta, se non denunciava al venditore il difetto di conformità, entro il termine di due mesi dalla data in cui aveva scoperto il difetto, dunque a tutela del consumatore doveva applicarsi non il breve termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio, previsto dal codice civile, ma il più lungo termine di due mesi dalla scoperta, previsto dal codice del consumo.
La compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è da regolarsi con il codice del consumo, nella compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, quindi, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.
Pertanto la Corte accoglieva il ricorso del padrone del cane, evidenziando che il termine per la denuncia del vizio era di due mesi.
Cass. civ., sez. II, ord., n. 35844 del 6.12.2022
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