SENTENZA DEL GIORNO – 12.12.2022

da | Dic 19, 2022 | Uncategorized

IL DISINTERESSE VERSO I FIGLI PUO’ COSTITUIRE ILLECITO CIVILE CHE DA’ LUOGO A RISARCIMENTO DANNI.

Il disinteresse verso i figli può integrare una condotta tale da legittimare l’esercizio di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole. Così la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello che rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal figlio biologico nei confronti del padre, e con cui riteneva che l’attore non avesse dimostrato la consapevolezza del convenuto circa la propria paternità, prima della richiesta di riconoscimento giudiziale, e non avesse fornito la prova del presunto danno subito sulla perdita di chances circa una vita in condizioni migliori. La Corte d’Appello aveva ritenuto che, mancando la prova della consapevolezza della paternità, non vi era prova che il genitore avesse agito illegittimamente venendo meno all’assolvimento degli obblighi paterni nei confronti del figlio e sottolineava altresì che non era stato dimostrato quali fossero gli obiettivi del figlio non raggiunti in tema di perdita di chances. La Cassazione riteneva, però, che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, ove cagionasse la lesione di diritti costituzionalmente protetti, poteva produrre anche un danno non patrimoniale psicologico ed esistenziale, che investiva direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile o illecito intra familiare, tale condotta poteva dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, qualora l’inadempimento del genitore avesse causato un complessivo disagio materiale e morale per il figlio e qualora da tale disagio fossero derivate una serie di ulteriori conseguenze pregiudizievoli, di carattere patrimoniale, oltre che non patrimoniale, tra cui la impossibilità di affermarsi in maniera più soddisfacente socialmente e di svolgere degli studi, che potessero aver precluso la possibilità di realizzazione professionale, con rilievo anche economico. In tale situazione, ove sussisteva la prova del danno morale e mancando la ragionevole possibilità di dimostrare la sua precisa entità, risultava consentita la liquidazione del danno in via equitativa.

Cass. civ., sez. I, sent., n. 34950 del 28.11.2022

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