NESSUN RISARCIMENTO PER IL PEDONE INVESTITO: QUANTO CONTA LA GRAVITÀ DELLA SUA CONDOTTA
Un pedone veniva coinvolto in un grave incidente stradale, pertanto conveniva in giudizio la società proprietaria dell’autovettura e quella competente per l’assicurazione r.c.a..
Sia in primo che in secondo grado, i giudici rigettavano la domanda dell’uomo vedendo nella condotta imprudente del pedone la causa esclusiva del sinistro occorso.
Quest’ultimo circolava in una strada extraurbana in orario notturno in assenza di alcuna illuminazione.
Avverso la sentenza di secondo grado veniva quindi proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, confermando quanto evidenziato nei gradi precedenti, rigettava il ricorso ritenendo insussistente ogni diritto al risarcimento del danno da parte del pedone.
Quest’ultimo, infatti, con la propria condotta colposa aveva concorso al verificarsi di tale sinistro in una misura tale da escludere qualsivoglia colpa del conducente del veicolo.
La presunzione di colpa a carico del conducente viene infatti gradualmente attenuata tanto più è stata rilevante la condotta del soggetto investito nella causazione dell’incidente, fino all’ipotesi in cui la medesima debba essere completamente esclusa come in casi più gravi e quello in questione.
Per questi motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente.
Cass. Civ., sez. III, ord., 13 settembre 2022, n. 26873
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