DEMANSIONAMENTO, ESCLUSO IL MOBBING E LO STRAINING
Una dipendente comunale veniva demansionata, un cambio di ruolo all’interno degli uffici.
La dipendente pubblica, tuttavia, denunciava sgradevoli affermazioni nei suoi confronti da parte del Difensore Civico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
A parere del Giudici di primo e secondo grado, non sussisteva alcuna condotta di mobbing concludendo che tutto era da ricondursi a una irrilevante accesa conflittualità tra le parti.
La lavoratrice ricorreva per Cassazione al fine di vedere finalmente riconosciute le proprie pretese e denunciare la mancata riqualificazione delle condotte dei colleghi nella fattispecie di straining, una forma di molestia lavorativa più lieve del mobbing che costituisce una predeterminata inflizione di stress forzato nei confronti della vittima.
La Corte di Cassazione riteneva corretta l’analisi del caso svolta dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.
Pur avendo riconosciuto una situazione di disagio lavorativo, veniva giustamente qualificata come mera divergenza tra colleghi sul luogo di lavoro, senza individuare alcuna forma di nocività per la salute della lavoratrice derivante dalla supposta condotta vessatoria.
Nessun danno, quindi, per l’impiegata comunale e nessuna responsabilità del Comune.
Per questo motivo la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Cass. Civ., sez. VI, ord., 6 ottobre 2022, n. 29059
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