VALIDA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA INFLITTA ALL’AUTOMOBILISTA SE L’AUTOVELOX E’ A 250 METRI TRA IL SEGNALE E GLI AGENTI DI POLIZIA
Un automobilista impugnava un verbale di accertamento emesso a suo carico per aver superato, su un tratto extraurbano, il limite di velocità consentito, sostenendo che l’autovelox che aveva rilevato l’infrazione avrebbe dovuto essere distante almeno un chilometro dalla segnaletica mobile. Il Tribunale rigettava l’impugnativa dichiarando che, com’era avvenuto nel caso specifico, sarebbe stato sufficiente posizionare il rilevatore ad almeno 250 metri dalla segnaletica mobile. L’uomo, però, non condivide la decisione del Giudice di prime cure e deposita un ricorso in Cassazione che viene rigettato. La Suprema Corte ricorda, preliminarmente, che la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata. La legge, però, dispone che solo gli apparecchi completamente automatici devono necessariamente essere posizionati ad un chilometro di distanza. Nel caso in esame, invece, il rilevamento dell’eccesso di velocità era stato effettuato con un autovelox installato manualmente, per il quale non è prevista dalla legge una distanza minima di posizionamento dell’apparecchio, purché risulti idonea a garantire il tempestivo avvistamento da parte dell’automobilista.
Cass. civ., sez. VI, ord. N 26959/2022
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