OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA INFORTUNI SUL LAVORO SE IL SANITARIO E’ DECEDUTO A SEGUITO DI INFEZIONE DA COVID-19
Gli eredi di un medico citavano in giudizio una compagnia assicurativa chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di euro 130.000,00. Gli attori sostenevano che l’infezione da Covid-19, contratta dal defunto sul posto di lavoro, doveva essere considerata non come una malattia, bensì come infortunio sul lavoro, con conseguente operatività della polizza. Si costituiva in giudizio l’assicurazione sostenendo che nulla era dovuto in quanto l’infezione da SARS-CoV-19 non poteva essere annoverata nella categoria degli infortuni sul lavoro. Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda degli eredi. In particolare, dalle prove era emerso che il medico aveva lavorato presso una RSA dove vi era un’altissima concentrazione di casi e, dunque, era stato provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il contagio era avvenuto sul luogo di lavoro e in occasione dello stesso. Tale circostanza, unitamente al fatto che l’INAIL, con due circolari, aveva chiarito che i casi di malattie infettive e parassitarie sono collocati dall’ente nella categoria degli infortuni sul lavoro, ha convinto il Tribunale che era stata raggiunta la prova del nesso causale tra l’attività lavorativa e l’infezione. Accertato il nesso causale, il Giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, la polizza, stipulata dal sanitario deceduto, doveva ritenersi pienamente operativa, con conseguente condanna della compagnia assicurativa al pagamento in favore degli eredi.
Trib. Vercelli, sez. I, sent. 3 agosto 2022
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