IL LUNGO MATRIMONIO NON CONSENTE ALLA DONNA DI CONSERVARE IL COGNOME DELL’EX MARITO
Venticinque anni di matrimonio non bastano per legittimare la richiesta della donna di poter conservare il cognome dell’ex marito, in aggiunta, ovviamente, al proprio cognome.
Ufficializzato lo scioglimento del matrimonio, i giudici di merito negano alla donna la possibilità di conservare, in aggiunta al proprio cognome, quello dell’ex marito.
La donna ricorre per Cassazione ribadendo il proprio interesse a conservare il cognome dell’ex marito, cognome che, spiega, è divenuto parte integrante della sua identità personale, sociale e di vita di relazione, anche perché per oltre venticinque anni, ossia ben oltre la metà della sua esistenza, è stata conosciuta solo con il cognome dell’ex marito nella città ove vive.
La Suprema Corte ricorda che l’aggiunta del cognome maritale è un effetto del matrimonio circoscritto temporalmente al perdurare del rapporto di coniugio.
L’eccezionale deroga alla perdita del cognome maritale richiede la ricorrenza del presupposto di un interesse meritevole di tutela dell’ex coniuge. Ciò comporta che la possibilità di consentire la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio cognome, dopo il divorzio, è da considerarsi una ipotesi straordinaria che non può essere giustificata dal mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica.
Pertanto, non avendo l’ex moglie dato prova di un interesse davvero meritevole di tutela al mantenimento del cognome maritale unitamente al proprio, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
(Cass. Civ., Sez. VI -1, ORD., 11 gennaio 2022, n. 654)
SENTENZA DEL GIORNO – 31/08/2022
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