IL LUOGO DI SEPOLTURA PUO’ ESSERE SCELTO DAL CONIUGE SOLO IN ASSENZA DI ESPRESSA VOLONTA’.
Un uomo, adiva il Tribunale, chiedendo lo spostamento del luogo di sepoltura della moglie, sorella della convenuta in giudizio, dal luogo di origine della defunta al luogo di residenza della coppia.
Sia la domanda di primo grado che l’appello presentato presso la Corte d’Appello di Cagliari venivano rigettati. Si rilevava che, in ordine alla volontà manifestata dalla defunta circa il suo luogo di sepoltura, fossero più attendibili le dichiarazioni dei testimoni di parte convenuta perché più specifiche e coerenti ma soprattutto perché rese da persone più vicine alla defunta nel suo ultimo periodo di vita.
Il coniuge ricorreva in Cassazione, la quale evidenziava che vi erano diversi precedenti giurisprudenziali per i quali vi era il diritto del coniuge, prima degli altri congiunti, di scegliere il luogo di sepoltura del consorte in mancanza di volontà testamentaria o espressa in altro modo, era anche vero che, però, nel caso in esame questo principio non era applicabile. Secondo la Corte era corretta la valutazione effettuata dalla Corte d’Appello relativamente alle testimonianze delle persone che erano state più vicine alla defunta durante il suo ultimo anno di vita, vissuto presso l’abitazione della sorella e che avevano avuto modo di ascoltare la volontà della stessa. La Corte d’Appello, secondo la Corte di Cassazione, aveva ritenuto dimostrata la volontà specifica espressa dalla defunta grazie alle testimonianze, ritenute più attendibili di quelle del coniuge ricorrente e quindi aveva ben operato, dato che solo nel caso in cui da parte del defunto non risultasse essere stata espressa in qualunque modo alcuna volontà, la decisione spettava ai congiunti più prossimi e in particolare per primo al coniuge.
La motivazione della Corte d’Appello era del tutto congrua e corretta, insindacabile, non sussistendo la violazione di legge per la corretta osservanza ai principi di diritto posti dalla Suprema Corte, la Cassazione non poteva che rigettare il ricorso.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 22180 del 13.7.2022
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