TELEFONATE A RAFFICA AL COMUNE PER OTTENERE LA CASA COMUNALE: E’ MOLESTIA.
Un cittadino tempestava di telefonate il Comune per ottenere un alloggio popolare. A seguito della reiterazione delle richiesta e delle visite in Municipio, l’uomo veniva condannato, con pena fissata in 500€ di ammenda, per avere molestato il Sindaco con numerose telefonate, appostamenti e continue visite in Comune al fine di ottenere l’assegnazione di una casa popolare. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione, dove però risultava impossibile ridimensionare la sua condotta.
Veniva infatti respinta l’ipotesi difensiva mirata a un riconoscimento della non gravità della condotta tenuta dall’uomo, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non poteva trovare applicazione in relazione al reato di molestia, nel caso di reiterazione della condotta, come era avvenuto nel caso di specie con le ripetute telefonate e visite al municipio.
La Corte dunque respingeva il ricorso, e confermava la condanna dell’uomo.
Cass. pen., sez. I, n. 27898 del 18.7.2022
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