L’INFORMAZIONE COMMERCIALE PUO’ DANNEGGIARE LA SALUTE.
Nel 2019, l’Autorità garante delle comunicazioni, sanzionava una società di comunicazione, fornitrice di un servizio di media audiovisivo in ambito nazionale, che aveva mandato in onda, senza sosta ed insistentemente, trasmissioni televisive su un canale monotematico, finalizzato alla divulgazione e pubblicizzazione di un dato stile di vita e dei prodotti ad esso correlati.
La programmazione in questione comprendeva approfondimenti divulgativi sulla capacità del stile di vita di contrastare e sconfiggere numerose patologie, anche gravi; televendite che interrompevano i programmi per commercializzare i prodotti collegati a questo stile di vita pubblicizzato; testimonianze di soggetti che, grazie all’adozione di questo stile di vita e all’utilizzo dei relativi prodotti, erano riusciti a sconfiggere numerose patologie.
Tale pratica era stata ritenuta scorretta, sia per i contenuti della programmazione televisiva, che per le modalità con cui la stessa era stata realizzata e pertanto l’autorità aveva condannato la società con una sanzione pecuniaria. Avverso tale provvedimento la società proponeva ricorso al Tar del Lazio che però lo respingeva.
Il TAR, come l’Autorità, aveva correttamente qualificato l’attività della società come informazione commerciale, sia per la parte prettamente divulgativa, che in quella riguardante le televendite trasmesse. Le informazioni pubblicitarie veicolate dalle trasmissioni della società ricorrente erano state ritenute potenzialmente lesive della salute degli utenti, poiché idonee a diminuire il loro senso di vigilanza e responsabilità nei confronti dei pericoli scaturenti dall’uso scorretto dei farmaci o dalla loro mancata assunzione o dal tipo di alimentazione da seguire.
Pertanto il TAR confermava il contenuto del provvedimento dell’Autorità, e la sanzione pecuniaria per la società.
TAR Lazio, sez. IV, sent., n. 7978 del 15.6.2022
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