SI TROVA DUE CANI LUPO DAVANTI A CASA E LI UCCIDE: CONDANNATO.
In provincia di Parma, un uomo spaventato e costretto in casa dalla presenza di due cani lupo cecoslovacchi dinanzi al suo ingresso, li uccideva sparando con un fucile da caccia. I padroni dei due cani agivano in giudizio per ottenere un risarcimento danni. Secondo la ricostruzione dei fatti, gli animali erano da poco scappati dal loro recinto e si erano spinti fino innanzi al portone della casa dell’uomo che, secondo il Giudice di pace, aveva sparato col fucile solo perché convinto di trovarsi in una situazione di pericolo e di minaccia, pertanto emetteva in primo grado la pronuncia assolutoria, sulla base della sensazione di rischio avvertita dall’uomo e considerata una giustificazione alle fucilate contro i due cani.
La coppia proprietaria degli animali impugnava la pronuncia e il Tribunale capovolgeva la decisione di primo grado, ritenendo l’uomo colpevole di avere, senza necessità, cagionato la morte dei due animali, condannandolo a risarcire il danno subito dai proprietari dei cani per un importo pari a 10.000 euro. Inutile il ricorso in Cassazione da parte dell’uomo tramite il suo legale. La Corte infatti dava per accertato che i due cani fossero sfuggiti al controllo dei proprietari (che li avevano a lungo cercati e avevano allertato anche il sindaco e la Polizia municipale) spingendosi fino alla casa dell’uomo. Ma la Corte evidenziava che l’uccisione dei due animali non fosse in alcun modo giustificabile con una presunta situazione di pericolo, mancando proprio il requisito della inevitabilità del danno o del pericolo, poiché, come appurato in Appello, preso atto della presenza dei due cani lupo, l’uomo si era rifugiato all’interno della sua abitazione e questo dettaglio consentiva di escludere una situazione di attuale e imminente pericolo per lui. L’uomo avrebbe dovuto chiamare i carabinieri o il personale della forestale, essendo egli al sicuro dentro casa, cosa che non aveva fatto.
Pertanto l’uccisione dei due cani lupo era avvenuta senza alcuna necessità e, dunque, la Corte confermava la condanna dell’uomo.
Cass. pen., sez. III, n. 27197 del 18.5.2022
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