SENTENZA DEL GIORNO – 13/07/2022

da | Lug 13, 2022 | SENTENZA DEL GIORNO - AGOSTO 2021

IL PATRIMONIO CONSISTENTE DELLA MOGLIE SEPARATA E NON DIVORZIATA NON GIUSTIFICA LA RIDUZIONE AUTOMATICA DEL MANTENIMENTO.

Con la pronuncia della separazione personale dei coniugi, veniva sancito l’obbligo per l’uomo di versare alla moglie un assegno mensile dell’importo di 3000€. In appello la cifra veniva ridotta a 1500€, in quanto dall’esame comparativo dei rispettivi patrimoni e redditi emergeva una consistente posizione economica della donna, la quale era anche titolare di una quota del 31 % del capitale di una s.r.l., ed era anche proprietaria di immobili prestigiosi e redditizi.

In Cassazione la donna, attraverso il suo difensore, sosteneva che l’assegno di mantenimento doveva adeguarsi al mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche in considerazione della capacità patrimoniale dei coniugi, dei loro beni, della durata del matrimonio, la loro attività in ragione delle proprie capacità e delle proprie potenzialità reddituali, dunque, in tale ottica, avendo la sua cliente capacità reddituali lavorative molto ridotte a causa dell’età, non poteva ridursi l’assegno, sulla base del solo esame comparativo tra i patrimoni e le partecipazioni azionarie della donna senza valutarne la reale capacità reddituale.

Innanzitutto, la Corte evidenziava la sostanziale diversità che caratterizzava il contributo in favore del coniuge separato rispetto all’assegno divorzile, ribadendo che il dovere di assistenza materiale, in cui si attualizzava l’assegno di mantenimento, conservava la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituiva uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presentava alcun aspetto di incompatibilità con la situazione di separazione. Dunque, i redditi adeguati cui va rapportato l’assegno di mantenimento a favore del coniuge (in mancanza di addebito della separazione) erano quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo sospesi, con la separazione, solo i doveri personali di fedeltà, convivenza e collaborazione.

I giudici di secondo grado avevano, quindi, errato nel fermarsi alla sola comparazione tra i reciproci dati reddituali e patrimoniali, omettendo la ricostruzione del tenore di vita coniugale e limitandosi a verificare la posizione economica della donna e a determinare l’assegno in funzione del ridimensionamento dei contraccolpi negativi che la separazione aveva avuto sul ménage del coniuge meno abbiente, cioè della donna, in questo caso.

La Corte quindi cassava la sentenza, rimettendo alla Corte d’Appello per la pronuncia sull’entità dell’assegno spettante alla donna in funzione del mantenimento del tenore di vita coniugale.

Cass. civ., sez. I, ord., n. 21392 del 6.7.2022

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