IL RIVENDITORE DI UN BENE PRODOTTO DA ALTRI DEVE INFORMARE IL CONSUMATORE DELLA GARANZIA DEL PRODUTTORE.
La Corte di giustizia Europea si è recentemente pronunciata sulla questione. Nel caso di specie una società ha posto in vendita, su Amazon, il prodotto di un fabbricante svizzero, senza l’indicazione di informazioni su alcuna garanzia offerta, ma solo un collegamento mediante il quale l’utente avrebbe potuto accedere a una scheda informativa redatta dal produttore. Una società concorrente proponeva, quindi, sulla base della normativa tedesca in materia di concorrenza sleale, un’azione diretta a far cessare la proposta di tali offerte da parte della società in questione
La Corte di Giustizia dell’UE dichiarava che ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori, un professionista doveva fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale del produttore qualora il consumatore avesse un interesse legittimo a ottenere tali informazioni al fine di prendere la decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista e che tali informazioni dovevano contenere qualsiasi elemento informativo relativo alle condizioni di applicazione e di esecuzione della garanzia, che consentiva al consumatore di adottare una tale decisione.
L’obbligo del professionista sorgeva non per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma in ragione della presenza dell’interesse legittimo del consumatore, dimostrato quando il professionista faceva della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta, in particolare, quando ne faceva un argomento di vendita in modo da migliorare la competitività e l’attrattività della sua offerta rispetto alle offerte dei suoi concorrenti. Al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisse un elemento centrale o determinante dell’offerta del professionista, occorreva tener conto del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione, dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio.
CGUE con la sentenza del 5.5.2022, nella causa C-179/21.
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