
L’OMESSA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITA’ DEI CLIENTI DA PARTE DELL’ALBERGO ALL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA COSTITUISCE REATO?
L’omessa comunicazione all’Autorità di pubblica sicurezza delle generalità dei clienti da parte degli alberghi costituisce reato, questo quanto stabilito da una recente pronuncia della Cassazione.
La vicenda giudiziaria vedeva in primo luogo una sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GIP nei confronti di un albergatore che aveva omesso di comunicare all’Autorità di pubblica sicurezza le generalità di un cliente, in quanto il fatto in questione non costituiva reato.
Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Venezia proponeva però ricorso in Cassazione contro la pronuncia del GIP e il ricorso veniva ritenuto fondato dalla Corte. L’obbligo per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricreative di comunicare all’Autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo era penalmente rilevante.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione annullava la sentenza impugnata e affermava il principio di diritto per il quale costituiva reato la condotta di omessa comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo.
Cass. pen., sez. III, n. 23096 del 14.6.2022
0 commenti