FA PIPI’ SUL GUARD-RAIL DELLA CORSIA D’EMERGENZA IN AUTOSTRADA: MULTATO.
Un automobilista fermava la vettura sulla corsia preferenziale dell’autostrada per fare pipì sul guard-rail e per tale condotta veniva multato. In primo grado veniva negata la validità del verbale della Polizia stradale. In secondo grado, però, il Tribunale accoglieva la tesi proposta dalla Prefettura e riteneva legittima la multa, poiché l’automobilista era stato sorpreso ad urinare in piedi sul guard-rail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto dell’autostrada A11 e tale atto era contrario alla pubblica decenza. Irrilevante, invece, che la condotta tenuta dall’automobilista non fosse stata percepita da alcuno e che non fosse risultata concretamente offensiva. Non poteva nemmeno riconoscersi uno stato di necessità dell’automobilista che, ipoteticamente, consentisse la sosta in corsia di emergenza in caso di malessere del guidatore o del conducente e, secondo la difesa, anche in caso di bisogno impellente di fare la pipì.
Per i giudici però doveva escludersi la mancanza di colpa nell’azione dell’automobilista, anche perché non vi era prova che non avesse potuto soddisfare altrove il proprio impellente bisogno né che egli avesse usato tutte le cautele possibili per evitare di essere visto e di offendere la pubblica decenza. A causa della presenza di alcuni lavori in corso, aveva occupato la corsia preferenziale ed era comunque risultato ben visibile dalla pattuglia della Polizia che aveva poi provveduto ad effettuare il verbale di contestazione.
Inutile il ricorso in Cassazione. Anche la Corte riteneva assolutamente non contestabile la contravvenzione emessa dalla Polizia stradale. Inutile la sottolineatura, da parte della difesa dell’automobilista, in merito al fatto che l’atto compiuto dal suo cliente non fosse stato percepito da alcuno e non fosse risultato concretamente offensivo. La Corte evidenziava che l’automobilista era stato sorpreso ad urinare in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto dell’autostrada, non aveva usato tutte le cautele possibili per evitare di essere visto da altre persone, infatti era risultato ben visibile alla pattuglia della Polizia che aveva provveduto poi ad effettuare il verbale contestando il reato di atti contrari alla pubblica decenza. La Corte quindi confermava la validità del verbale, e rigettava il ricorso dell’automobilista.
Cass. civ., sez. VI – 2, ord., n. 19573 del 17.6.2022
0 commenti