VENDE FALSE MAGLIETTE DELLA NAZIONALE DI CALCIO: INUTILE LA DICITURA “NON CONFORME ALL’ORIGINALE”, E’ IPOTIZZABILE LA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO.
I giudici ritenevano legittimo il sequestro probatorio di più di duecento false magliette e una cinquantina di accessori della nazionale italiana di calcio e di altre nazionali di calcio europee, potendo ritenere possibile parlare di prodotti contraffatti anche se ogni maglietta presentava la dicitura “non conforme all’originale”.
Il titolare della ditta individuale veniva indagato per commercio di prodotti con loghi contraffatti e frodi contro le industrie nazionali. Il decreto emesso dal Pubblico Ministero veniva confermato dal Tribunale e, in seguito, sigillato dai giudici della Cassazione, rilevandosi dunque inutile il ricorso proposto dal legale dell’imprenditore. Tale rigetto veniva motivato alla luce della piena tutelabilità dei marchi delle società calcistiche impressi sulle maglie e sugli altri accessori sportivi in sequestro, e allo stesso tempo si evidenziava come il decreto di sequestro avesse assolto al dovere motivazionale in ordine alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, trattandosi di capi di abbigliamento rispetto ai quali era ipotizzata la contraffazione del marchio e sui quali dovevano essere esperiti accertamenti specifici.
In tale ottica, la dicitura “non conforme all’originale” impressa sull’etichetta interna delle magliette, si rivelava irrilevante, poiché le fattispecie incriminatrici ipotizzate miravano a tutelare i prodotti ed il marchio originale da qualunque rischio di confusione.
La Corte dunque confermava il sequestro della merce.
Cass. pen., sez. III, n. 16584 del 19.4.2022
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