MAGGIORI SPESE PER IL MARITO DOPO LE NUOVE NOZZE: NO ALLA REVOCA DELL’ASSEGNO DIVORZILE SPETTANTE ALL’EX MOGLIE.
Un uomo, dopo il divorzio, convolava a nozze con la nuova moglie, a seguito del quale iniziava a sostenere sia la spese per la nuova convivenza, sia quelle per l’assegno divorzile spettante all’ex moglie, quantificato in circa 400 €.
Agiva, così, in giudizio, per avanzare la richiesta di revoca, o perlomeno di diminuzione, dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex moglie. Sia Tribunale che Corte d’Appello, però, concordavano sul respingere il reclamo proposto dall’uomo. L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione ribadendo la propria richiesta, ponendo in evidenza gli ulteriori esborsi economici da lui affrontati a seguito del nuovo matrimonio, avendo a disposizione solo un reddito annuale di circa 20.000 euro, realizzato attraverso l’espletamento di lavoro straordinario e notturno. La Cassazione, però, non si faceva convincere dalla difesa dell’uomo, era evidente la sua maggiore forza economica, in quanto nel 2013 aveva dichiarato un reddito superiore ai 24.000 euro che non risultava essere diminuito, mentre l’ex moglie aveva circa 60 anni e difficilmente avrebbe potuto trovare un lavoro ed era proprietaria di un appartamento dato in locazione che le fruttava un canone di 400 euro al mese.
La convivenza con la nuova partner era una sua libera scelta, le cui conseguenze non potevano coinvolgere l’assegno dovuto al primo coniuge, le sole maggiori spese necessarie per la vita quotidiana, seppure sicuramente sussistenti, non erano idonee ad alterare in maniera significativa il ménage di un soggetto il cui reddito era prossimo ai 2.000 euro al mese. La Corte rigettava dunque il suo ricorso, confermando l’assegno divorzile a favore dell’ex moglie.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 14162 del 4.5.2022
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