EX MOGLIE CON UN REDDITO PROPRIO ADEGUATO: CONFERMATO COMUNQUE IL SUO DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE PER GLI ANNI DEDICATI ALLA FAMIGLIA .
Con il divorzio, l’ex moglie avanzava la richiesta di un assegno divorzile. L’ex marito riteneva non fosse dovuto, in quanto la donna vantava un reddito adeguato.
In primo grado, i giudici, preso atto dell’intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedevano un assegno divorzile di euro 300 che l’ex marito doveva versare mensilmente all’ex moglie. Il Tribunale evidenziava la differenza patrimoniale tra i due ex coniugi, sottolineando che la donna era priva di beni immobili e percepiva uno stipendio mensile di 1.450 euro, pagando un canone di locazione, mentre l’uomo era proprietario di immobili e percepiva un reddito mensile netto pari a 2.600 euro. La donna, nel corso della vita coniugale durata quasi 30 anni, aveva contributo alla conduzione familiare, giovando soprattutto all’uomo nello svolgimento della sua attività lavorativa, permettendogli di focalizzarsi sulla propria carriera.
L’ex marito impugnava la pronuncia dinanzi la Corte d’Appello e vedeva ridursi l’assegno a 150 euro. Pur con una piccola vittoria, anche in secondo grado l’uomo non vedeva accogliersi la richiesta di eliminazione dell’assegno in favore della ex moglie, questo perché la donna, pur percependo un reddito sufficiente a garantirle un livello di vita adeguato, aveva cresciuto quattro figli, rimanendo assente dal lavoro per circa sette anni e lavorando successivamente quale bidella per poi acquisire le mansioni di impiegata, sacrificando quindi la sua crescita professionale per dedicarsi alla famiglia.
L’uomo non ci stava e ricorreva in Cassazione. La Corte però riteneva impossibile ipotizzare una revoca dell’assegno divorzile riconosciuto alla donna, in quanto legittimo alla luce della funzione perequativo-compensativa che tale assegno ha assunto, pur percependo la donna un reddito idoneo a garantirle un livello di vita adeguato.
La Corte rigettava il ricorso dell’ex marito confermando l’assegno di euro 150 mensili a favore della ex moglie.
Cass. civ., sez. I, ord., n. 14582 del 9.5.2022
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