RISSA DURANTE L’ASSEMBLEA CONDOMINIALE: VITTIMA RISARCITA.
Nel giudizio penale, la Corte d’Appello aveva ritenuto responsabile il convenuto per aver tirato un pugno in faccia ad una condomina durante l’assemblea condominiale, condannandolo a sette mesi di reclusione e al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede. Dunque, la condomina, adiva in sede civile il Tribunale di Milano che accoglieva le domande dell’attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell’aggressione.
Dalla consulenza tecnica di ufficio, emergeva che l’attrice aveva riportato a seguito dell’evento lesivo, oltre che una frattura delle ossa nasali, anche una riduzione dell’efficienza psicofisica personale pari al 5%, avendo sofferto di reazioni d’ansia prolungata stabilizzata.
Il Tribunale, prima di procedere alla liquidazione, ricordava però che la quantificazione in via equitativa cui occorre far ricorso in sede di liquidazione del danno non patrimoniale, pur con l’ausilio delle tabelle milanesi, costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità del caso specifico.
Nel caso concreto, si riscontrava una maggiore intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima rispetto a quelle sofferte nei casi monitorati da parte dell’Osservatorio sulla giustizia civile, pertanto il giudice riteneva di dover procedere ad una personalizzazione del danno biologico rispetto all’entità degli importi previsti dalle tabelle milanesi.
Considerando anche il danno da sofferenza interiore patito dalla vittima, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di risarcimento del danno e condannava il convenuto al pagamento di circa 20.000 euro.
Trib. Milano, sez. X, sent., n. 1198 del 10.2.2022
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