I LAVORATORI INTERINALI HANNO GLI STESSI DIRITTI DEI LAVORATORI ASSUNTI E DEI SUBORDINATI IN GENERALE.
La Corte di Giustizia Europea sta svolgendo un formale riconoscimento dei lavoratori interinali, spesso bistrattati, equiparandoli in tutto e per tutto ai lavoratori dell’utilizzatrice ed ai subordinati in generale.
La vicenda giuridica nasceva in Portogallo e riguardava due lavoratori e un’agenzia interinale: i due ricorrenti chiedevano che fossero loro versati gli arretrati per le ferie e le indennità per quelle non godute relative ai due anni in cui erano stati impiegati presso la cliente dell’agenzia, si era verificata una divergenza sui criteri di calcolo e i lavoratori chiedevano di percepire le stesse somme spettanti ai colleghi impiegati direttamente dall’utilizzatrice per le stesse mansioni e lo stesso periodo di tempo. La direttiva ue n. 104 de 2008 prevedeva che, poiché la situazione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale all’interno dell’Unione Europea sono caratterizzati da una diversità molto ampia, mirando a istituire un quadro di tutela per tali lavoratori, che sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato, nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni tra le parti sociali, è decisivo parificare i precari e gli atipici ai lavoratori subordinati così da incoraggiare l’accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale a un impiego permanente.
La direttiva del 2008 è volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e a migliorare la qualità del lavoro tramite la stessa garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti di tali lavoratori e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso a tale tipo di lavoro e al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili.
E dunque, il legislatore dell’UE per conseguire i due fini di flessibilità delle imprese e di conciliazione della vita privata e professionale, per creare posti di lavoro, partecipare ed inserire nel mercato del lavoro, ha voluto avvicinare le condizioni del lavoro tramite agenzia interinale ai rapporti di lavoro normali, tanto più che la forma comune dei rapporti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato.
Per tutta la durata del loro incarico presso l’utilizzatrice gli interinali devono godere degli stessi diritti dei colleghi impiegati presso la stessa.
Corte di Giustizia UE, 12.5.2022, C-426/20
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