L’INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NON RICHIEDE LA VOTAZIONE ALL’UNANIMITA’ DEI CONDOMINI.
In un condominio di Torino, una condomina impugnava due delibere del suo Condominio, la prima riguardante la ripartizione in base ai millesimi di proprietà del canone da versare al Comune per un’intercapedine e la spesa per l’installazione di un sistema di videosorveglianza, la seconda delibera riguardava invece, sempre la ripartizione del canone per l’intercapedine, ma per l’anno successivo, nonché la spesa per completare l’impianto sopra menzionato.
Tribunale e Corte d’Appello ritenevano inammissibile l’impugnativa. Non concorde la donna ricorreva in Cassazione, lamentando che la Corte d’Appello non aveva tenuto conto della maggioranza occorrente per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza, non bastando secondo la ricorrente quella semplice.
La Cassazione che prima della riforma del Condominio la materia relativa alla videosorveglianza condominiale era confusa, il legislatore tuttavia, per fare luce sulla questione, ha introdotto l’art. 1122 ter c.c., per disciplinare la materia. La nuova disposizione prevedeva che le delibere relative all’installazione degli impianti oggetto della presente causa dovessero essere approvati con la maggioranza dell’assemblea prevista dall’art. 1136, comma 1 c.c. (ossia tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio).
Per questi motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Cass. civ., sez. II, n. 14969 dell’11.5.2022
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