PER IL VIAGGIO INSODDISFACENTE E’ RESPONSABILE OLTRE AL TOUR OPERATOR ANCHE L’AGENZIA DI VIAGGI.
La vicenda giudiziaria partiva da un soggiorno insoddisfacente nella città di Tropea. Il turista rientrato dal viaggio, citava in giudizio il tour operator e l’agenzia di viaggi, chiedendo un adeguato ristoro economico per quella che, a suo dire, era stata una vacanza rovinata dalla scarsa qualità dei servizi offerti dalla struttura alberghiera in cui aveva alloggiato.
I giudici di merito evidenziavano la non corrispondenza dei servizi offerti a quelli effettivamente erogati e il livello gravemente scadente delle prestazioni offerte, e per queste ragioni condannavano sia il tour operator che l’agenzia a pagare complessivamente quasi 1.600 euro al turista a titolo di risarcimento da vacanza rovinata. Si chiariva che anche l’agenzia di viaggi era responsabile nei confronti del consumatore insoddisfatto, poiché all’agenzia doveva attribuirsi la specifica responsabilità di aver venduto il pacchetto turistico facendo affidamento sul catalogo del tour operator senza verificarne la corrispondenza alla realtà.
Oggetto del ricorso in Cassazione era proprio il tentativo di ridimensionare la condanna dell’agenzia di viaggi, il cui difensore sottolineava che i disagi patiti dal consumatore riguardavano non l’attività di intermediazione antecedente alla partenza ma la fase successiva dello svolgimento e dell’esecuzione delle prestazioni da parte dei terzi fornitori (la struttura alberghiera) ai quali il tour operator aveva affidato la realizzazione dei servizi turistici compresi nel pacchetto. La responsabilità dell’agenzia di viaggi era collegabile ai suoi obblighi nei confronti del consumatore, ossia procurare il viaggio all inclusive, rilasciare al viaggiatore una copia del contratto, informare puntualmente il consumatore sul viaggio organizzato (nel corso delle trattative e prima della conclusione, nella fase successiva alla stipulazione del contratto e prima dell’inizio del viaggio), di soccorrere il turista in difficoltà per consentire la prosecuzione del viaggio. Non potendo quindi l’agenzia essere chiamata a rispondere delle negligenze del fornitore dei servizi, a meno che non vi fosse la prova che l’attività richiesta fosse diversa ed ulteriore rispetto alla mera intermediazione.
La Cassazione non concordava, però, con la tesi difensiva, evidenziando che era stata correttamente ritenuta responsabile l’agenzia di viaggi, a fronte della pessima vacanza del turista, perché l’agenzia aveva erroneamente confidato sulla qualità della struttura quale desumibile dal depliant informativo reso disponibile dall’operatore senza compiere una verifica in concreto della qualità dei servizi promessi. Il compito dell’agenzia di viaggi era proprio quello di scegliere con oculatezza il terzo fornitore.
La Corte confermava quindi la condanna al risarcimento dei danni per l’agenzia di viaggi.
Cass. civ., sez. III, ord., n. 13511 del 29.4.2022
0 commenti