IL PENDOLARE PUO’ CHIEDERE LE GENERALITA’ DEL CONTROLLORE PER PRESENTARE RECLAMO.
Durante un controllo a bordo di un treno regionale, l’operatore irrogava al pendolare una sanzione amministrativa per non aver convalidato il biglietto prima della partenza. Il trasgressore presentava una denuncia alla polizia ferroviaria ed un reclamo alla compagnia ferroviaria evidenziando anomalie ed irregolarità nelle modalità di contestazione. Ricevuta la comunicazione di rigetto del reclamo amministrativo l’interessato ha presentato alla compagnia ferroviaria una richiesta di accesso agli atti che, però, veniva negata. Il pendolare sanzionato non si fermava a tale diniego e continuava con successo il suo ricorso fino al Consiglio di Stato.
Secondo il Collegio, era evidente l’interesse del ricorrente ad ottenere copia integrale non oscurata di tutta la documentazione compresi i dati personali del controllore con la sua qualifica esatta. La legge assicurava il rispetto del principio della massima ostensione dei documenti amministrativi: atteso che l’accesso agli stessi, per le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituiva principio generale dell’attività amministrativa. Tale interesse doveva essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche rilevanti. La legittimazione del ricorrente all’ostensione dei documenti amministrativi recanti il nominativo dell’agente accertatore, oggetto dell’istanza di accesso, doveva sicuramente ritenersi sussistente nel caso di specie, non assumendo alcun rilievo per l’opposizione all’ostensione, la necessità di assicurare la privacy dell’agente accertatore, atteso che non si rinvenivano nell’ordinamento disposizioni normative che tutelavano nella fattispecie il diritto alla riservatezza, a fronte della necessità, nel bilanciamento di appositi interessi, di garantire l’esercizio del diritto di difesa, posto che l’attività accertativa svolta dal controllore incaricato di un pubblico servizio, imponeva anche la sottoscrizione degli atti redatti, non ravvisandosi, come correttamente evidenziato dall’appellato, un diritto all’anonimato di tale pubblico dipendente.
Il Consiglio di Stato accoglieva dunque il ricorso dell’utente sanzionato, autorizzandogli l’accesso agli atti amministrativi, comprensivi delle generalità del controllore.
Cons. Stato, sez. V, sent., 5 aprile 2022, n. 2530
0 commenti