PROF REGISTRA IN AULA LE LEZIONI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO IMPONE LO STOP.
Un professore registrava le lezioni in aula, gli studenti della scuola superiore si opponevano e protestavano con il dirigente scolastico, a nulla rilevando il fine ultimo del professore: riascoltarsi per migliorare la propria capacità didattica.
Il provvedimento con cui il dirigente dell’istituto scolastico gli imponeva il divieto di registrare le lezioni svolte in aula era da considerarsi legittimo sia per il Tribunale che per la Corte d’Appello.
In base al Regolamento recante Io Statuto degli studenti della scuola il docente doveva coinvolgere gli studenti nelle decisioni rilevanti, tenendo conto del loro eventuale dissenso e, alla luce del Codice della Privacy, costituiva trattamento dei dati personali anche la loro registrazione, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione. Secondo un provvedimento del Garante della Privacy, in caso di registrazione di immagini e suoni, anche per uso personale, occorreva informare preventivamente le persone interessate, acquisire il loro consenso informato ed osservare tutte le cautele previste. Invece, nel caso di specie era emerso che secondo alcuni studenti il docente non solo non li aveva informati della registrazione ma aveva perfino celato il registratore dietro i libri, compiendo, quindi, una scelta unilaterale non partecipata e non chiedendo alcun consenso. In più, secondo le direttive del Ministero dell’Istruzione e del Garante Privacy era rimessa alla valutazione dell’istituto scolastico la possibilità di disciplinare la registrazione della lezione o l’uso dei cellulari nelle classi, divieto da estendere a tutti gli apparecchi idonei a registrare audio o video. Dunque, la condotta del docente violava un divieto legittimamente posto dall’istituto.
A nulla serviva il ricorso in Cassazione del Prof.
L’intervento del dirigente era stato determinato proprio dai rilievi degli studenti, che lamentavano la lesione dei propri diritti, mentre il docente non aveva dimostrato che le registrazioni non comprendevano gli interventi degli allievi.
Dunque anche la Cassazione riteneva che il dirigente scolastico, su richiesta degli studenti, avesse legittimamente disposto la cessazione delle registrazioni in classe operate fino ad allora dal docente.
Cass. civ., sez. lav, ord., n. 14270 del 5.5.2022
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