
PER ANNI SOPPORTA EMISSIONI DI RUMORE E DI ESALAZIONI TOSSICHE INTOLLERABILI: RISARCITA.
Il Tribunale accoglieva la richiesta di una donna che aveva citato in giudizio una società per ottenere il riconoscimento dei danni per l’intollerabilità delle emissioni di rumore e di esalazioni tossiche prodotte dalla società che si occupava dell’attività di stoccaggio e commercio di alcuni materiali, svolta sul fondo limitrofo a quello della donna. La consulenza tecnica d’ufficio accertava il danno subito e veniva conferito l’adeguato risarcimento del danno non patrimoniale causato dall’attività svolta dalla società, alla donna.
La Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto dall’azienda, quest’ultima quindi proponeva ricorso per Cassazione, la quale però rigettava il suo ricorso.
La Corte aveva più volte ribadito che l’esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non era suscettibile di sindacato in sede di legittimità qualora la motivazione della decisione desse adeguatamente conto del processo logico formativo che portava a tale conclusione. La quantificazione del risarcimento del danno per i danni subiti dalla donna era stato dettagliatamente motivato e verificato dalla consulenza tecnica d’ufficio e pertanto doveva definirsi corretto. La condotta illecita posta in essere dalla società ricorrente si era a lungo protratta nel tempo e aveva causato un grave pregiudizio per la donna che ne aveva subito le conseguenze.
Pertanto, la Cassazione rigettava il ricorso dell’azienda vertente sulla quantificazione del danno liquidato alla donna.
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., n. 11930 del 13.4.2022
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